Cyberbullismo, ecco quando interviene il Garante

In Italia un minore su quattro è colpito da violenti attacchi attraverso la rete. Cosa fare per difendersi?

Secondo i dati raccolti dal Conacy (il centro italiano per il contrasto del cyberbullismo) in Italia un ragazzo su quattro è stato coinvolto in episodi di cyberbullismo e ogni giorno nel 60 per cento delle scuole si registrano eventi di bullismo fisico e informatico.

Dati allarmanti per un fenomeno in continua crescita e che nel recente passato ha prodotto anche tragici episodi di cronaca.

Ma cos’è il cyberbullismo e come si fa a contrastarlo?

Con questo termine si intende innanzitutto ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali realizzati, per via telematica, nei confronti di minori nonché la diffusione di contenuti online riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo. Il cyberbullo in genere ha un’età compresa tra i 10 e i 16 anni, ha un’immagine da bravo studente e da ragazzo per bene e una preparazione informatica sopra la media. Nella maggior parte dei casi è totalmente incapace di comprendere quale sia l’entità del danno provocato attraverso le sue azioni in rete.

Con l’avanzare dell’età, le azioni dei cyberbulli diventano più articolate, più pesanti, più simili ai maltrattamenti.

La legge contro il cyberbullismo

Purtroppo molti ragazzi che subiscono tali violenze tendono a nasconderle per vergogna o perché non conoscono le norme che potrebbero tutelarli. La legge 29 maggio n. 71 (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo”) fornisce ai minori la possibilità di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti a loro riferiti e diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo.

La legge prevede che il minore (che abbia compiuto almeno 14 anni) o i suoi genitori o tutori possano chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete. Se ciò non dovesse avvenire entro 48 ore dalla richiesta, la vittima può chiedere aiuto al Garante della privacy che interverrà entro le successive 48 ore.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Il provvedimento di carattere amministrativo

Se non è stata presentata querela per reati di ingiuria, diffamazione e minaccia commessi da minorenni nei confronti di un altro minorenne, si può applicare la procedura di ammonimento. Il questore convocherà il minore accompagnato da un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Va detto inoltre che esclusi fatti che costituiscono reato, il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo, deve informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti e, successivamente, dovrà attivare adeguate azioni di carattere educativo.