Dati sulla salute e geolocalizzazione, ecco le linee guida

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha preso alcune decisioni importanti nel corso della 23esima sessione plenaria dedicata all’emergenza sanitaria

L’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati) nel corso della 23esima sessione plenaria dedicata all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha adottato le linee guida sul trattamento di dati relativi alla salute per finalità di ricerca e sull’utilizzo della geolocalizzazione e di altri strumenti di tracciamento.

Trattamento dei dati sulla salute

Le decisioni prese dall’EDPB puntano a far luce sulla base giuridica del trattamento, sui trattamenti ulteriori di dati relativi alla salute per finalità di ricerca scientifica, sulla messa in atto di adeguate garanzie e sull’esercizio dei diritti degli interessati. In quest’ottica, è stato evidenziato come il Gdpr (il regolamento europeo sulla protezione dei dati) contenga già al suo interno numerose disposizioni in merito al trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di ricerca scientifica, che trovano applicazione anche nel contesto della pandemia in corso soprattutto per quanto concerne il requisito del consenso e le norme nazionali rispettivamente applicabili. Nello specifico, il regolamento prevede la possibilità di trattare alcune categorie particolari di dati personali (come i dati relativi alla salute) se ciò risulta necessario per perseguire scopi di ricerca scientifica.

Sui trasferimenti internazionali di dati per finalità di ricerca per contrastare il Covid-19, il presidente del Comitato Andrea Jelinek ha evidenziato come non esista nel regolamento alcun ostacolo alla ricerca scientifica, tenendo sempre presente, nel trattamento di dati relativi alla salute, il rispetto dei principi di liceità per supportare l’obiettivo finale dell’individuazione di un vaccino o di terapie contro il Covid-19.

Geolocalizzazione

I principi da rispettare nelle linee guida dell’EDPB sulla geolocalizzazione, dovranno seguire due ambiti specifici. Il primo riguarda l’utilizzo dei dati di localizzazione a supporto della risposta alla pandemia tramite la definizione di modelli della diffusione del virus, al fine di valutare l’efficacia complessiva di misure di isolamento e quarantena. Il secondo si sofferma sull’utilizzo del tracciamento dei contatti per informare le persone che sono probabilmente entrate in contatto ravvicinato con soggetti successivamente confermati positivi, al fine di interrompere tempestivamente la trasmissione del contagio.

Viene sottolineato, inoltre che sia il Gdpr che la direttiva e-privacy hanno già al loro interno adeguate disposizioni sull’utilizzo di dati anonimi o personali a supporto delle autorità pubbliche e di altri soggetti, a livello nazionale ed europeo, nelle attività di monitoraggio e contenimento della diffusione del Covid-19. Tutte le misure adottate dagli Stati membri o dall’Ue che comportino il trattamento di dati personali per il contrasto del Covid-19 devono essere ispirate ai principi generali di efficacia, necessità e proporzionalità.

 “Le app – ha affermato il presidente del Comitato – non potranno mai sostituire il personale medico e sanitario. Dati e tecnologie sono strumenti importanti, ma dobbiamo ricordare che hanno limiti intrinseci. Le app possono solo integrare l’efficacia di misure di salute pubblica e la dedizione degli operatori sanitari, che sono necessarie per contrastare il Covid-19. In ogni caso, non si può chiedere alle persone di scegliere fra una risposta efficace alla crisi e la tutela di diritti fondamentali”. Il Comitato ha adottato anche una guida per le app di tracciamento dei contatti, allegata alle Linee-guida vere e proprie. Questa guida fornirà indicazioni generali ai progettisti e agli sviluppatori delle app di tracciamento, sottolineando che ogni valutazione deve essere compiuta caso per caso.

FONTE:
garanteprivacy.it;
edpb.europa.eu

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