Garante privacy: non si possono pubblicare integralmente atti di indagine

L’intervento dell’Autorità nei confronti di una testata online che aveva diffuso i dati personali degli indagati

Non è possibile pubblicare integralmente gli atti di indagine. È la decisione presa dal Garante delle privacy al seguito di una serie di reclami e segnalazioni di numerosi avvocati, sottoposti a indagini in un procedimento, secondo i quali sono stati vittime di una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali a proposito della pubblicazione su una testata online di articoli contenenti informazioni che li riguardavano. Nello specifico, gli avvocati hanno deciso di rivolgersi all’Autorità garante nel momento in cui hanno appreso di essere indagati leggendo alcuni articoli sulla testata online. La loro contestazione, in particolare, ha riguardato la pubblicazione dei capi di imputazione e del fascicolo prima che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato notificato. L’aver reso pubblici i loro nomi insieme ad altri dati personali, oltre a violare il principio di essenzialità dell’informazione sarebbe stato lesivo della loro reputazione e della loro dignità professionale e morale.

Il responsabile della testata online si è difeso affermando di aver rispettato i criteri e i limiti della cronaca. Gli articoli riguardavano indagini preliminari a carico dei reclamanti, il cui avviso di conclusione (emesso ai sensi dell’art. 415 bis del c.p.p.) era stato pubblicato in allegato alla replica ad una lettera di uno degli indagati.

Il Garante della privacy ha ricordato che “la pubblicazione dei dati identificativi di persone indagate non è preclusa dal nostro ordinamento e che, ove la testata si limiti a dare una notizia di interesse pubblico, come certamente è quella in esame, anche riportando i nominativi dei presunti responsabili, non viola i limiti del diritto di cronaca”. “Una diversa valutazione – ha affermato sempre l’Autorità – richiede invece la diffusione integrale dell’avviso di conclusione delle indagini, nel quale accanto a ciascuno dei nomi degli avvocati indagati compaiono l’indirizzo dell’abitazione, il numero di telefono dello studio e, in alcuni casi, anche il numero di cellulare. Tali dati sono eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico”.

La diffusione dell’avviso, inoltre, risulta avvenuta anche in violazione del regime di pubblicità degli atti di indagine stabilito dal codice di procedura penale, essendo stato pubblicato prima che il pubblico ministero avesse deciso in ordine all’esercizio dell’azione penale.

Ad oggi, a un anno dalla pubblicazione, l’articolo incriminato è ancora online, per questa ragione il Garante ha ordinato alla testata l’immediata rimozione del documento.

FONTE: garanteprivacy.it

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