GDPR, le regole da seguire per i Consulenti del Lavoro

La nuova normativa privacy impone a questa categoria alcune regole fondamentali
Rispettare la nuova normativa in materia di privacy, approvata dall’Unione Europa ed entrata in vigore nel maggio del 2018 è ormai una regola alla quale nessuno può sottrarsi. E’ indispensabile, dunque, che i consulenti del lavoro seguano alla lettera le novità più rilevanti al fine di rispettare tutti gli adempimenti necessari che il Regolamento Ue 2016/679 impone.
Tra le regole basilari, viene sottolineato come i dati trattati debbano essere utilizzati in maniera lecita, corretta e trasparente nei confronti dell’interessato, garantendo la sicurezza degli stessi dati.
In Italia (dati tratti dal sito dell’Ordine di categoria) i consulenti del lavoro sono circa 23 mila. Un milione di aziende (dipendenti inclusi) sono gestite da loro e nella graduatoria dei liberi professionisti occupano la terza posizione per base imponibile dopo i notai e i commercialisti. Una forza lavoro che in ottica GDPR ha avviato una serie di attività di adeguamento alla nuova normativa.
Recentemente il Garante privacy ha tenuto a rispondere ad alcune domande poste dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro sul Regolamento Ue.
I consulenti del lavoro da un lato sono “titolari” quando trattano, in autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche (come ad esempio i liberi professionisti). Dall’altro lato sono “responsabili” quando trattano i dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell’incarico ricevuto (ad esempio i consulenti che curano per conto di datori di lavoro la predisposizione di buste paga, pratiche relative all’assunzione e al fine rapporto, quelle previdenziali, assistenziali ecc.).
La legittimità dei trattamenti si basa sul contratto di affidamento dell’incarico e di designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente.
L’ Autorità garante ha inoltre specificato che ai consulenti viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche in merito alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali.
Clicca in basso per leggere la risposta completa del Garante Privacy su un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro