Google, no al diritto all’oblio a livello globale

La decisione della Corte di Giustizia dell’Ue non piace al Garante della privacy italiano Antonello Soro.
Google non ha l’obbligo di garantire il diritto all’oblio a livello globale. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Una decisione che consente al colosso tecnologico di eliminare i collegamenti che rimandano ai contenuti e alle informazioni degli utenti (quindi non dovrà deindicizzare) “su tutte le diverse versioni del suo motore” soltanto dopo aver ricevuto una richiesta appropriata su quelle disponibili negli Stati membri e non altrove.
La disposizione della Corte di Giustizia dell’Ue non è però stata gradita dal Garante della privacy italiano Antonello Soro che attraverso una nota ha affermato come “in un mondo strutturalmente interconnesso e in una realtà immateriale quale quella della rete, la barriera territoriale appare sempre più anacronistica. A maggior ragione, acquista ulteriormente senso l’impegno delle Autorità europee di protezione dati per la garanzia universale di questo diritto, con la stessa forza su cui può contare in Europa. L’equilibrio tra diritto di informazione e dignità personale, raggiunto in Europa anche grazie alla disciplina dell’oblio, dovrebbe rappresentare un modello a livello globale”.
Soro ha comunque dichiarato di voler attendere le motivazioni della decisione della Corte di Giustizia, pur sapendo che avrà un impatto rilevante sulla piena effettività del diritto all’oblio.
Sempre il Garante privacy italiano, pochi giorni fa ha sottolineato come “la permanenza in rete di notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. Il diritto all’oblio va riconosciuto anche a chi è stato riabilitato dopo una condanna. Soro ha ordinato a Google la rimozione di due url che rimandavano ad informazioni giudiziarie non più rappresentative della attuale situazione di un imprenditore.
Ma cos’è il diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio è una sorta di garanzia che impone la non diffusione, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Ad esempio non è possibile diffondere informazioni relative a condanne ricevute o, comunque, altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca.
Fonti:
privacyitalia.eu;
garanteprivacy.it;
Key4biz;
repubblica.it;
ilfattoquotidiano.it .
corte di giustizia ue, diritto oblio, garante privacy italiano, protezionedati