L’Autorità Garante sanziona Fastweb per Telemarketing aggressivo

Multa da 4 milioni e mezzo di euro per aver violato le norme sulla tutela dei dati

L’Autorità Garante ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni e 500mila euro per aver trattato in modo illecito, a fini di telemarketing, i dati personali di milioni di utenti.

L’attività istruttoria del Garante ha preso il via a seguito delle centinaia di reclami e segnalazioni da parte di utenti indispettiti dalle continue ed insistenti telefonate promozionali effettuate, senza consenso, da Fastweb.

Gli accertamenti hanno messo in luce delle importanti problematicità e criticità “di sistema” attribuibili e riconducibili ai trattamenti, messi in atto da Fastweb, nei confronti sia dell’intera base dei clienti, sia nei confronti del ben più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche.

Durante l’istruttoria è emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione. Si tratta di un fenomeno che, come già evidenziato in altre circostanze dal Garante, sembra potersi ricondurre ad un “sottobosco” di call-center che, non curanti delle disposizioni in tema di tutela e protezione dei dati personali, effettuano attività di telemarketing.

Ulteriori violazioni sono state riscontrate nella gestione, da parte di Fastweb, delle liste di contatti fornite a partner esterni, senza però aver acquisito un consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati.

L’Autorità Garante ha ritenuto inadeguate anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela. Numerose sono state le segnalazioni riguardanti contatti da parte di presunti operatori Fastweb che cercavano di acquisire, tramite WhatsApp, i documenti di identità dei contraenti, probabilmente con finalità di spamming, phishing e per la realizzazione di altre attività fraudolente.

L’Autorità ha quindi comminato a Fastweb una sanzione dal valore di 4.501.868,00 euro e ha ordinato di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da comprovare che l’attivazione di offerte e servizi nonché la registrazione di contratti avvenga solo a seguito di chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc.

Fastweb dovrà inoltre rivedere le misure di sicurezza adottate al fine di irrobustirle onde evitare accessi abusivi ai propri database.

FONTE: garanteprivacy.it

autorità garante, fastweb, protezione dei dati personali, telemarketing aggressivo, tutela dei dati