Marketing diretto, ammenda a una associazione belga

Inviati messaggi a ex donatori per la raccolta fondi. Il responsabile del trattamento non aveva dato seguito alla richiesta di cancellazione dei dati

L’Autorità belga per la protezione dei dati ha inflitto un’ammenda di 1.000 euro a un’associazione che, sulla base del suo interesse legittimo (come evidenziato dal Gdpr), ha inviato messaggi di marketing diretto a ex donatori per la sua raccolta fondi. L’ammenda amministrativa è stata inflitta a seguito di un reclamo presentato all’autorità belga per la protezione dei dati da un ex donatore dell’associazione in quanto quest’ultima non aveva dato seguito alla richiesta di cancellazione dei dati indirizzata dallo stesso interessato al responsabile del trattamento.  La Camera di contenzioso ha deciso che il responsabile del trattamento dei dati ha quindi violato gli articoli 6.1, 17.1, c) ed), 21.3 e 21.4 del Gdpr.

Non conforme alla richiesta di cancellazione dei dati

Entrando di più nello specifico della vicenda, va detto che la Camera delle controversie ha riscontrato che il responsabile del trattamento dei dati non era conforme alla richiesta di cancellazione dei dati e al diritto di opposizione dell’interessato. Successivamente la Camera di contenzioso ha ritenuto che l’associazione non potesse validamente invocare il suo legittimo interesse come motivo per il trattamento nel caso di specie poiché non soddisfaceva le condizioni cumulative imposte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare la sentenza Rigas. Al fine di invocare l’articolo 6.1, lettera f) del Gdpr, il responsabile del trattamento deve dimostrare che gli interessi perseguiti dal trattamento possono essere riconosciuti come legittimi (“finalità di prova”); il trattamento previsto è necessario ai fini del trattamento previsto (“test di necessità”) e il bilanciamento di tali interessi con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate dalla protezione dei dati grava a favore del responsabile del trattamento o di una terza parte (“test di bilanciamento”). In questo caso, la Camera di contenzioso ha evidenziato dubbi sul fatto che l’interessato potesse ragionevolmente aspettarsi che i suoi dati fossero trattati per scopi di marketing diretto anni dopo la raccolta di questi dati. Inoltre, la Camera delle controversie ha riscontrato che il responsabile del trattamento dei dati non aveva sufficientemente agevolato il diritto di opposizione. Questa decisione attua il piano strategico 2020-2025 dell’Autorità belga per la protezione dei dati, di cui il marketing diretto è uno dei punti strategici prioritari.

FONTE: edpb.europa.eu

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