Processo amministrativo telematico, c’è l’ok del Garante

Soro: “Terminata la fase emergenziale, Consiglio di Stato e Tar si dotino di una piattaforma gestita direttamente o sotto il loro controllo”
Parere positivo del Garante della privacy sulle regole tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico fissate dallo schema di decreto del presidente del Consiglio di Stato. Si tratta di una modalità alternativa che verrà adottata, causa emergenza sanitaria da Covid-19, dal 30 maggio al 31 luglio 2020. Dopodiché, a emergenza conclusa, come lo stesso Garante auspica, bisognerà fare in modo che Consiglio di Stato e Tar si dotino di una piattaforma gestita sotto il loro stretto controllo. Lo stesso Consiglio di Stato, in questo periodo, dovrà adottare iniziative volte alla formazione del personale sull’uso dei sistemi, anche per evitare inconvenienti, quali, ad esempio, l’ascolto delle udienze e delle camere di consiglio da parte di soggetti non autorizzati a partecipare.
Ma cosa prevede il decreto?
Partendo dal presupposto che il processo telematico potrà essere richiesto dalle parti o disposto d’ufficio in qualsiasi udienza pubblica o camerale, nel decreto vengono stabilite le modalità di collegamento (comprese quelle dei difensori e dei magistrati), i tempi di discussione e le garanzie di sicurezza del sistema informativo, senza dimenticare lo svolgimento da remoto delle camere di consiglio dei magistrati. Il ricorso alla videoconferenza sarà limitato alle sole udienze con presenza dei difensori essendo invece le camere di consiglio decisorie svolte di norma in “audioconferenza”.
L’apertura del Garante della privacy ha riguardato, in particolare, la possibilità di non consentire la registrazione delle udienze, una disposizione, questa, che di fatto impedirà al provider (che offre appunto il servizio di videoconferenza) di acquisire dati personali al di fuori dei “metadati” necessari per il collegamento video da remoto (identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli indirizzi email, indirizzi Ip delle postazioni, data e ora della connessione).
“L’Autorità, infine, – viene evidenziato – ha rappresentato l’esigenza di interpretare la disciplina della pubblicazione on line delle “copie di studio” dei provvedimenti giurisdizionali alla luce della giurisprudenza della Cassazione e del Regolamento europeo, così includendo tra i casi di anonimizzazione obbligatoria anche quelli relativi ai dati sulla salute, genetici e biometrici.
FONTE: garanteprivacy.it
covid-19, garanteprivacy, processo amministrativo telematico