Immagini dei figli sui social network, ecco cosa bisogna sapere

La giurisprudenza e il nuovo GDPR impongono regole ferree ai genitori

E’ possibile pubblicare foto di minori su internet? La questione è più delicata di quello che può sembrare.

Ormai da tempo, con l’avvento dei social network (e in particolare di Facebook e Instagram) è sempre più facile trovare in rete immagini di bambini o adolescenti. Una pratica divenuta quasi naturale che, però, nasconde più di una controindicazione per i diretti interessati e per i loro genitori.

Alcuni casi recenti hanno portato a sviluppare una serie di normative che mettono dei paletti importanti sull’utilizzo delle foto sul web. Ma per comprendere meglio la questione, analizziamo alcuni esempi, partendo dal caso di due genitori separati.

Circa un anno e mezzo fa, presso il Tribunale di Mantova, il padre di due minori ha chiesto al Giudice la modifica delle condizioni di affido condiviso nei confronti della madre, colpevole a suo avviso di pubblicare immagini dei bambini su internet, nonostante il suo dissenso espresso già in sede di accordi precedenti sul regime di visita e frequentazione dei minori. Il Giudice, preso atto dei fatti, ha accolto parzialmente le richieste del padre e considerando pregiudizievole per i minori la condotta della madre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto ordinarie e la rimozione di quelle già inserite.

Per la pubblicazione di immagini è necessario, dunque, il consenso da parte di entrambi i genitori, anche in casi di disgregazione dell’unità familiare.

Un episodio più recente ha riguardato un sedicenne che, a seguito della sospensione della patria potestà dei genitori, è stato affidato a un tutore. Il ragazzo ha accusato la madre – già ammonita precedentemente dal Giudice – di un uso pesante dei social network per la diffusione di sue immagini e particolari sulla sua difficile storia personale.

Il Giudice, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, ha deciso per “l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio” e la rimozione dei dati forniti precedentemente.

Due decisioni prese guardando al dettato normativo dell’art. 10 del Codice Civile e degli articoli 1 e 16 comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo.

Non è tutto. L’entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR) ha infatti arricchito lo scenario normativo sulle misure di salvaguardia e sui diritti dei minori.

Il Gdpr ha fissato a 16 anni l’età minima per poter esprimere da soli, senza l’intervento dei genitori o di chi ne fa le veci, il consenso al trattamento dei dati personali (e quindi anche di immagini) in merito all’iscrizione a social, app o altri servizi digitali online. Per chi ha meno di 16 anni, il consenso dovrà essere dato da entrambi i genitori. Non in Italia però, dove con il Decreto legislativo 101/2018, è stata abbassata a 14 l’età minima per poter prestare validamente consenso ai servizi della società dell’informazione.