Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione le FAQ su chi è tenuto ad adottare il Registro delle Attività di Trattamento previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il Registro delle Attività di Trattamento costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.
Sono tenuti all’obbligo di redazione del registro:
Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento. Il Registro è infatti lo strumento che fornisce piena contezza del tipo di trattamenti svolti e perciò contribuisce a meglio attuare il principio di accountability con modalità semplici e accessibili a tutti; al contempo, agevola in maniera dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso.
Il registro deve essere redatto in forma scritta, anche elettronica, e esibito su richiesta al Garante.
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