Registro elettronico, le richieste del Garante a una scuola

I dubbi di Soro dopo la segnalazione di un docente sospeso 4 volte per non aver applicato il dispositivo. Entro il 10 febbraio l’Istituto dovrà fornire tutte le informazioni richieste, in caso contrario andrà incontro a una sanzione amministrativa.
L’introduzione del registro elettronico nelle scuole italiane fa discutere da tempo. Non tutti gli addetti ai lavori, infatti, sono d’accordo su questa novità adottata dagli istituti scolastici sulla base di specifiche disposizioni di legge. Recentemente un maestro di scuola elementare di Cagliari si è rifiutato di utilizzarlo per tutelare la privacy dei suoi studenti e delle loro famiglie e per questo ha subito ben quattro procedimenti disciplinari. Nello specifico, “il segnalante – come reso noto dal Garante privacy – ha evidenziato taluni profili critici derivanti dall’utilizzo del registro elettronico (gestito da una società esterna, ndr), in relazione alla quale non sarebbe stata effettuata una valutazione d’impatto sui diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679”.
Per chi non lo sapesse, il registro elettronico, oltre a garantire le funzioni tradizionali di un registro di scuola, dà la possibilità ai genitori di controllare giorno per giorno, via web e smartphone, l’andamento scolastico dei figli, assenze e compiti assegnati compresi.
Il Garante della privacy in merito a questo specifico caso ha dichiarato che è compito delle scuole quello di rendere noti alle famiglie e ai ragazzi, i dati che vengono raccolti e le modalità di utilizzo delle stesse informazioni. Il MIUR – evidenzia il Garante – avrebbe però dovuto predisporre un “piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”. Tutto ciò, al momento, non è ancora stato adottato.
Il Garante ha invitato l’Istituto in questione a voler fornire entro il 10 febbraio prossimo ogni elemento utile alla valutazione del caso, avendo cura di specificare: la base giuridica del trattamento; le misure con cui viene garantito il rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli interessati, in particolare attraverso le informazioni che devono essere fornite ai docenti, genitori e alunni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 con specifico riferimento all’utilizzo del registro elettronico; il ruolo assunto dalla società (esterna, ndr) in relazione al trattamento dei dati personali contenuti nel registro elettronico (es. responsabile del trattamento) in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fornendo altresì copia dei relativi atti giuridici; le tipologie di dati trattati nell’ambito del suddetto registro specificando quelle che devono essere obbligatoriamente inserite a cura della scuola; le istruzioni fornite al personale autorizzato ad accedere al registro elettronico; le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire una adeguata sicurezza dei dati personali trattati tramite il registro elettronico; i tempi di conservazione dei dati; l’eventuale valutazione di impatto effettuata ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.
In assenza di riscontro entro il 10 febbraio, l’Istituto rischia una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83 paragrafo 5 del Regolamento.
FONTI:
garanteprivacy.it
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