Scrutini online a rischio privacy. Soro: «Pubblicazione invasiva»

L’intervento del Garante della privacy dopo la nota del Ministero della pubblica istruzione: «Utilizzare piattaforme sicure per gli studenti»
Con la fine della scuola, si è aperta la discussione sulla possibilità o meno di pubblicare gli scrutini online. Sull’argomento è intervenuto il Garante della privacy. In una intervista rilasciata all’Ansa, Antonello Soro ha specificato che la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy. Una presa di posizione che è in linea con quella del Ministero della pubblica istruzione secondo cui l’ammissione degli studenti deve essere indicata soltanto sul registro elettronico.
Va detto che di recente, anche alla luce dell’ordinanza del 16 maggio scorso sulla valutazione finale degli alunni e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, non sono mancate alcune interlocuzioni tra stesso ministero e l’Autorità Garante, alla fine delle quali, il 9 giugno, è stato reso noto un ulteriore chiarimento.
In merito alla pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie è stato quindi precisato che per pubblicazione online si intende la pubblicazione esclusiva nel registro elettronico. Gli esiti degli scrutini dovranno essere pubblicati nell’area riservata del registro elettronico in cui accedono gli studenti. I voti in decimi su ogni disciplina, dovranno essere riportati sia nel documento di valutazione che nell’area riservata del registro elettronico. Viene raccomandato inoltre di predisporre uno specifico “disclaimer” allo scopo di informare i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie non dovrà superare i 15 giorni.
«Una volta esposti – sottolinea il Garante della privacy – i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi. La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – continua Soro – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo online, ma utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati».
FONTE:
garanteprivacy.it;
miur.gov.it
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